Assenza per malattia superiore a 3 giorni, ecco cosa fare per tornare in classe

Le linee di indirizzo per la riammissione degli studenti e degli operatori scolastici
Redazione

In caso di assenze superiori ai tre giorni per questioni che non siano legate al Coronavirus, non servirà alcun certificato medico per il rientro in classe. 

È necessario o no il certificato medico per il rientro a scuola di un alunno o di un operatore scolastico a seguito di assenza per malattia?  A fare chiarezza su un dubbio circolato all’avvio dell’anno scolastico ed educativo tra famiglie, presidi, pediatri e medici di base è intervenuta una circolare della Direzione centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia.

La circolare si rifà al Dpcm 7 settembre 2020 e alle linee di indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – Certificazioni e attestazioni per la riammissione ai Servizi educativi, alle Scuole e in servizio degli studenti e degli operatori scolastici”.

  • In via generale la certificazione è necessaria ogni qual volta la sintomatologia faccia riferimento al Covid-19. Pertanto, nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19 (tosse, difficoltà respiratoria, naso che cola o congestione nasale, mal di gola, cefalea, sintomi gastrointestinali nausea/vomito, diarrea, perdita o alterazione di gusto e olfatto), dovrà restare a casa e rivolgersi al medico. Se il tampone darà esito negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di base che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid-19. Qualora invece l’esito del tampone per Covid-19 sia positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione da parte del Dipartimento di prevenzione.
  • In tutti gli altri casi di assenza dai servizi educativi o da scuola, che non abbiano alcuna connessione con la sintomatologia da Covid-19 (ad esempio per una frattura), non vi è obbligo di certificato medico di riammissione a scuola, come stabilisce la Legge regionale 21/2005 per il territorio del Friuli Venezia Giulia.

(Articolo aggiornato ore 14)

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