Causano due incidenti e scappano: li rintracciano gli agenti della polizia locale

In un caso il danno al veicolo è stato di 5mila euro; i due episodi sono accaduti a Pordenone
Redazione

Sono stati rintracciati dalla polizia comunale di Pordenone-Cordenons gli autori di due distinti incidenti stradali che dopo aver causato lo scontro si erano allontanati senza prestare soccorso e accertarsi degli eventuali danni.

Ecco i due casi

Il 15 maggio scorso, vicino a piazza Giustiniano, a Pordenone, una Toyota aveva subito gravi danni, per 5mila euro. Sono state acquisite le immagini della video sorveglianza e fatti alcuni accertamenti su un furgone. È stato così individuato il responsabile: è un cittadino straniero, pakistano. Per lui 300 euro di multa e meno 5 punti sulla patente.

In via della Ferriera, poi, durante una manovra, una vettura ha causato un danno a una macchina in sosta e poi il conducente del mezzo si è allontanato. Un passante lo ha notato e ha chiamato la polizia locale che ha identificato il responsabile, multato con 300 euro; per lui anche meno 5 punti sulla patente.

 

Cosa dice la legge

Art. 189 CDS. Comportamento in caso di incidente.

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. 

Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174.

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