‘Contraddittoria e illogica’, il Tar sospende l’ordinanza di Fedriga sulle scuole superiori

Il Tribunale amministrativo del Fvg "Accolta l’istanza di abbreviazione termini e ne dispone il dimezzamento"
Alessandra Salvatori

No alla didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia. La decisione è del Tar, che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Massimiliano Fedrica che ha disposto la didattica a distanza per gli studenti delle scuole secondarie fino al prossimo 31 gennaio. 

I giudici amministrativi hanno bocciato il provvedimento del governatore definendo le motivazioni dell’ordinanza come ‘irregionevoli e contradditorie’. Un giorno fa la stessa decisione era stata assunta dalla Regione Lombardia. 

Nel decreto firmato dal Presidente Oria Settesoldi si legg che il Tar “sospende il provvedimento impugnato ed accoglie l’istanza di abbreviazione termini e ne dispone il dimezzamento. Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021”. 

Viste le tempestiche pare comunque difficile che i ragazzi possano rientrare in classe prima di giovedì 28 gennaio, quindi con soli 4 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata da Fedriga nella sua ordinanza.

Le motivazioni

Considerato che il ricorso parte dal presupposto che siano emerse enormi problematiche legata all’effettiva efficacia della didattica a distanza sull’apprendimento scolastico dei ragazzi e ciò in quanto , anche a prescindere dalle asserite difficoltà tecniche, che hanno acuito il divario tra coloro che possono e non possono accedere a determinate tecnologie, sarebbe stato accertato un evidente ritardo nel completamento dei programmi scolastici nonché nelle modalità e terminidi svolgimento di interrogazioni e verifiche.

Viene valorizzata altresì la negativa incidenza della didattica a distanza sulla salute psico-fisica dei ragazzi a cui è negata la presenza in aula.

Considerato altresì : che il ricorso non mette in dubbio il potere della Regione di adottare misure più restrittive di quelle dettate a livello nazionale con i vari DPCM succedutesi a far tempo dall’adozione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 e in virtù della previsione di cui all’art. 1 comma 16 di tale norma, ma contesta, sostanzialmente,N. 000 07/2021 REG.RIC. l’istruttoria espletata e la motivazione addotta; che quindi si ritiene che le misure derogative avrebbero dovuto essere, quantomeno, giustificate da dati di contagio “diversi e peggiori rispetto ai precedenti” e che comunque, a prescindere dai dati statistici rilevati, la scelta di non permettere l’apertura delle scuole secondarie dovrebbe ritenersi irrilevante rispetto ad essi perché, essendo le stesse chiuse già dal 16.11.2020, sarebbe evidente che la frequenza scolastica non avrebbe avuto alcuna incidenza al riguardo; che sarebbe una scelta illogica ed evidenza di una disparità di trattamento rispetto alle aperture di altre attività che, pur avendo contribuito a tale dato statistico, purtuttavia continuano ad essere permesse; che se ne dovrebbe quindi dedurre che il pericolo che l’ordinanza vuole fronteggiare non è legato alla didattica in presenza in sé e per sé considerata, ma al rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti; che, infine, l’ordinanza regionale denoterebbe una specifica contraddittorietà, perché, al fine di contenere gli assembramenti adotta misure incidenti sulla didattica in presenza, ma non verrebbe evidenziato alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica dipendente dalle concrete modalità di effettuazione della didattica ; che sarebbe stata inoltre del tutto pretermessa ogni valutazione del diritto dell’alunno di veder garantita un’adeguata attività didattica (art. 26 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e artt. 33 e 34 della Cost.) ma, soprattutto, la complessiva tutela al proprio diritto alla salute (art. 32 della Cost.), che sarebbe fortemente compromesso dalla DAD; che viene quindi chiesta una sospensione cautelare monocratica in considerazione della limitata durata temporale dell’ordinanza, destinata a valere dal 7 al 31 gennaio 2021; Ritenuto che: nonostante la limitata durata temporale dell’ordinanza non se ne può tuttavia N. 00007/2021 REG.RIC. escludere la portata gravemente dannosa, anche per la salute psico-fisica dei giovani allievi interessati, sicuramente compromessa dall’impossibilità di intrattenere le normali relazioni sociali tipiche di quell’età e connesse alla frequentazione scolastica e che quindi, a tale riguardo, vengono a subire un trattamento diverso e più dannoso rispetto ai giovani di pari età residenti in altre regioni, contraddistinte da dati statistici che non risultano significativamente diversi e peggiori e che sono collocate in analoga fascia di rischio; che il puntuale rispetto da parte delle istituzioni scolastiche di tutta la normativa di sicurezza e l’attivazione del già previsto potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale possono, d’altro canto, ritenersi sufficienti ad evitare qualsiasi incremento della situazione di rischio epidemiologico, fermo restando comunque il potere della Regione di intervenire nuovamente, in presenza di significative modifiche di tale situazione; Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza di misure cautelari monocratiche unitamente a quella di abbreviazione termini che vengono dimezzati, onde permettere la decisione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021. P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato ed accoglie l’istanza di abbreviazione termini e ne dispone il dimezzamento.

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