Coronavirus: firmato il decreto definitivo. Ecco tutti i divieti e le disposizioni

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Redazione

È stato firmato il decreto per il contenimento della diffusione in Italia del Coronavirus. Per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandra, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono state adottate diverse misure. 

Eccone alcune

– evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza; 

– ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre con temperatura maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

– è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;

– sono stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. 

In tutti gli altri casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenuti a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

– Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 comma 1 lettera r;

– sono chiusi gli impianti dei comprensori sciistici;

– sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, scuole di ballo, sala giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; in questi luoghi è sospesa ogni attività; 

– sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 65 e le attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, comprese le università le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica….

 

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