Fvg in zona arancione, ecco tutte le regole

Fino a sabato 20 marzo chiuse in tutta la regione le scuole medie, superiori e le Università
Silvia De Michielis
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Da oggi, dopo un weekend ‘bicolore’, tutto il Fvg è in zona arancione. E, in base all’ordinanza regionale, si torna alla didattica a distanza nelle scuole medie, superiori e nelle Università di tutta la regione fino a sabato 20 marzo.

LE REGOLE. Ci si può spostare solo all’interno del proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o salute o per usufruire di servizi non disponibili nel proprio territorio. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Torna, quindi, l’autocertificazione (scaricala qui).

In ambito comunale, è consentita una visita al giorno in un’abitazione privata nell’arco temporale compreso fra le 5 e le 22, nei limiti di due persone (oltre ai minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi). Rimane la regola, per i comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti, che consente di spostarsi in un raggio di trenta chilometri, ma non verso gli ex capoluoghi di provincia, anche per andare a trovare amici e parenti.

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Se il proprio Comune non dispone di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati. La deroga vale anche per l’acquisto di altri beni non alimentari.

Le attività di ristorazione sono sospese con eccezione dell’asporto o della consegna a domicilio fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

QUI LE DOMANDE E RISPOSTE DEL GOVERNO

LA SCUOLA. La didattica a distanza al cento per cento prevede alcune eccezioni, nel caso sia necessario l’uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Inoltre, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado che risultino privi delle condizioni di poter svolgere la didattica a distanza per mancanza di dispositivi digitali o di adeguata connettività.

Per le università e, compatibilmente, anche per i percorsi di Istruzione tecnica superiore, viene disposta la sospensione delle attività formative e curriculari, salvo quelle a distanza e per quelle che richiedono l’uso di laboratori strutturati non fruibili da remoto. Possono proseguire, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalità in presenza, i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle medesime università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Anche per università e alta formazione, a beneficio degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, le attività didattiche possono proseguire anche in modalità in presenza.

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