Le lettere di sospensione inviate da aziende sanitarie e ordine degli infermieri sono categoriche per i sanitari non vaccinati. Ecco cosa c’è scritto e come devono comportarsi gli interessati:
La lettera inviata dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Disposizioni ex Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, art. 4 comma 6, convertito in L.76/2021-atto di accertamento dell’ obbligo vaccinale
L’art. 4 del D.L. 44/2021 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Le Regioni, come previsto dal comma 4 dell’art. 4 del Decreto Legge sopra citato hanno trasmesso a questa Azienda gli elenchi relativi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che alla data dell’invio della nota sopra citate non risultavano ancora vaccinati, tra cui anche il nominativo della SV.
La scrivente Azienda con nota del 09/05/2021 prot 34690/P ha pertanto provveduto ad invitarla a produrre la documentazione dell’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dell’obbligo vaccinale.
Considerato che la documentazione presentata dalla SV con nota del 14/05/2021 prot 37155/P e successive non soddisfano quanto previsto dall’ art. 4 comma 5 del DL. 44/21 evidenziando motivazioni non accoglibili, questa Azienda ha provveduto ad invitarla, con nota del 19/06/2021 prot 48372/P, alla somministrazione del vaccino anti SARS-COV2 il 29/06/2021.
Preso atto che la SV non si è presentata all’appuntamento sopra indicato, si accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale della SV con determinazione n. 736/2021 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.
Come previsto dall’art. 4 comma 6 del DL 44/2021, ora convertito in L. 76 del 28 maggio 2021, “L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS -COV2”.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR FVG nel termine di 60 gg. dalla data di notifica.
Cordiali saluti.
IL CONSILGIO DIRETTIVO
costituito secondo quanto disposto dal verb. n. 8 del 04/11/2020, nel rispetto delle attribuzioni di cui al capo I e capo II del Dicps n. 233/46 così come modificati dall’art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 Convocato con nota prot. 2152/2021
Visto
– il Dieps n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni
– il DPR n. 221/50
– la legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni
– la Legge n. 3/18
– il DL n. 44/21 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblick”
– la legge 28 maggio 2021, n. 76 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
Richiamato
– l’art. 4 del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”
Premesso
– che l’art. 4 c. 1 del DL 44/21 stabilisce “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV 2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. – che l’art. 4 c. 6 del DL 44/21 stabilisce “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”
– che l’art. 4 c. 7 del DL 44/21 stabilisce “La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza”
Preso atto– che il Ministero della Salute, Direzione generale professioni sanitarie, con la nota del 17 giugno 2021, prot. n. 32479-P, con oggetto “Riscontro alla richiesta di parere in ordine agli adempimenti degli Ordini previsti dall’art. 4, comma 7, decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modifiche dalla L. 28 maggio 2021, n. 76” indirizzata alla FNOMCeO, ha previsto che una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASFO l’Ordine deve adottare tempestivamente delibera avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo trovandosi quindi l’Ordine nei confronti dell’accertamento della AsFO in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico;
Preso atto
della comunicazione (protgen/2021/0055759) dell’ASFO relativa all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del sanitario scritto a questo Ordine con n. iscrizione
DICHIARA
la sospensione dall’esercizio della professione infermieristica del sanitario fino alla data del 31 dicembre 2021 (comma 9 DL 44/21 – DL 44/2021 e legge 76/2021), salvo proroghe oppure fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, da comunicare a cura dell’interessato alla AsFO ai fini della revoca della sospensione
DELIBERA
di notificare all’interessato la suddetta sospensione e di procedere all’annotazione sull’Albo. Nei confronti del presente provvedimento di sospensione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento all’interessato.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE (Dott. Luciano Clarizia)
IL SEGRETARIO (Dothesa Maria Della Mora)