Zona arancione: spostamenti per attività sportiva vietati in montagna

Sempre vietati gli assembramenti, ma in assenza di strutture e spazi nel proprio comune, è possibile lo spostamento
Giancarlo Virgilio

Gli spostamenti per praticare attività sportiva in montagna non sono consentiti in zona arancione. A confermarlo a Telefriuli è stata la Prefettura di Trieste.

Con l’aggiornamento delle Faq relative alle limitazioni in uso nelle tre diverse fasce di rischio con il Dpcm del 14 gennaio scorso, sono iniziate a circolare in rete diverse interpretazioni in merito agli spostamenti di chi vorrebbe praticare sport, in particolar modo quelli di montagna, come sci di fondo, trekking o passeggiate con le ciaspolate.

A fare chiarezza, una volta per tutte, è stato il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, che ha confermato come proprio oggi, in un vertice tenuto con la Regione, è stato concordato che gli spostamenti per le attività sportive in montagna non sono assolutamente consentiti, tranne per i professionisti e non previsti dal provvedimento del Coni e del Comitato italiano Paralimpico. Sono permesse, invece, le uscite nei comuni limitrofi, per coloro che si trovano a vivere in comuni sprovvisti di strutture che sono a disposizioni oltre il proprio territorio.

A trarre in inganno è stata in particolare una frase estrapolata dal contesto sportivo e presente nelle Faq sulle attività motorie, che dice testualmente: “È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.

Attività motoria, FAQ del Dpcm del 14 gennaio:

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva?

Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.

Spostamenti

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma.

Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

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